Sedi & Orari
Carrara
Viale G. Galilei,
1/a – Avenza-Carrara
Tel. 0585 85291
Fax 0585 857440
Aulla
Via I. Cocchi
Complesso “ex Filanda”
Tel. 0187 408322
Fax 0187 421717
Dal Lunedì al Venerdì
8.30 - 13.00 / 14.30 - 17.30
R.L.S. - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
L'obiettivo di chi frequenta il corso è di saper interpretare il ruolo e svolgere i compiti di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Espletare inoltre la formazione obbligatoria relativa all’art. 37 comma 10 ed 11 del DLgs 81/08.
Destinatari
I destinatari sono i rappresentanti dei lavoratori eletti o designati come previsto all’art. 47, comma 2 del Dlgs 81/08.
Saperi Acquisiti
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve:
• Conoscere la legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; conoscere gli aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; avere nozioni di tecnica della comunicazione;
• Saper fare o interpretare documenti di valutazione dei rischi, saper valutare le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
• Saper essere: interpretare correttamente il ruolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, rapportarsi con i lavoratori soggetti della prevenzione.
Durata
Il corso ha una durata complessiva di 32 ore.
CORSO DI AGGIORNAMENTO R.L.S.
Aggiornamento riguardante i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sulle Normative di legge, contrattazione collettiva, buone prassi, linee guida e Normative tecniche recenti.
I destinatari sono i rappresentanti dei lavoratori, eletti o designati come previsto dall’art. 47, comma 2 del D. Lgs. 81/08 che abbiano svolto il corso di formazione da oltre un anno.
Durata
La durata di tale aggiornamento periodico non può essere inferiore a: 4 ore annue per le imprese fino a 50 lavoratori e 8 ore annue per le imprese con più di 50 lavoratori.